Statuto
Statuto
Press
Contatti
Home page
Lo Statuto dell'associazione



STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI - ONLUS"


ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI - ONLUS" con sede legale in Roma, Viale Mazzini n.73. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2- OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione, che non ha fini di lucro, intende operare sul territorio nazionale per tutelare, assistere, rappresentare e difendere con ogni mezzo previsto dall'ordinamento gli utenti dei servizi radiofonici e televisivi, erogati sia dalla Concessionaria pubblica che dai privati.
L'Associazione ha come scopo:
  1. l' arricchimento del contenuto educativo della programmazione attraverso canali tematici dedicati alla formazione, in particolare quelli che, per scelta degli argomenti, del linguaggio e dei formati, sono adatti ad un pubblico in età scolare o prescolare;
  2. il rafforzamento del pluralismo informativo attraverso canali tematici dedicati all'informazione e all'approfondimento dei fatti e delle notizie, del contesto socio-economico, culturale, multiculturale e politico nazionale ed internazionale;
  3. il miglioramento del rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi di interesse generale e di pubblica utilità attraverso l'offerta di canali tematici e di servizi interattivi a ciò dedicati;
  4. la promozione di studi, iniziative giuridiche ed attività di informazione dell'opinione pubblica, tesi alla salvaguardia ed all'attuazione dei diritti e degli interessi degli utenti della programmazione radiofonica e televisiva, pubblica e privata;
  5. la promozione di ogni iniziativa utile all'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di informazione ed alla valorizzazione del ruolo dei cittadini ed utenti quali soggetti partecipi dei processi comunicativi, con particolare attenuazione al rapporto fra l'offerta e la domanda di informazione anche in relazione ad esigenze specifiche, socialmente rilevanti, di determinate fasce di utenza;
  6. la promozione e lo svolgimento di qualsiasi iniziativa di intervento, sia presso l'opinione pubblica che presso gli organi istituzionali, al fine di garantire il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione radiotelevisiva, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze culturali, sociali, politiche e religiose, nonché il diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo per categorie e minoranze;
  7. la sorveglianza affinché l'uso del mezzo radiotelevisivo ed, in particolare, della pubblicità si svolga nel costante rispetto della disciplina giuridica nazionale e internazionale vigente, con particolare attenzione alla protezione dei diritti ed interessi degli utenti e dei consumatori ed in vista di una politica dei consumo sempre più attenta alle interrelazioni tra consumo di beni e servizi e condizioni ambientali ed alle esigenze, ormai inderogabili, di protezione e recupero dei beni ambientali;
  8. lo svolgimento di un'azione di monitoraggio sulla qualità del servizio erogato dalla concessionaria pubblica, in relazione alle esigenze di una gestione aziendale improntata a criteri di economicità, imparzialità efficienza, buona amministrazione e rispetto degli interessi generali e collettivi;
  9. l'organizzazione di convegni, seminari, dibattiti, conferenze ad incontri di studio multidisciplinari sulle tematiche relative alle comunicazioni di massa ed, in particolare, allo strumento radiotelevisivo;
  10. lo svolgimento di un'azione di controllo su prezzi e tariffe ed, in particolare, vigilare sulla retta determinazione del prezzo del canone di abbonamento radiotelevisivo e la promozione e/o la partecipazione ad azioni giudiziarie a tutela degli interessi collettivi e/o individuali di utenti e consumatori;
  11. la promozione dì iniziative e di interventi presso l'opinione pubblica e gli organi istituzionali, al fine di sollecitare interventi normativi a tutela degli interessi collettivi e l'adeguamento ed il coordinamento della legislazione nazionale con le norme comunitarie e con quelle di altri paesi europei ed extraeuropei;
  12. la promozione di tutte le iniziative sociali, amministrative e giudiziarie utili al perseguimento dell'oggetto dell'associazione.
ART. 3 - COMPOSIZIONE
l'Associazione "ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI - ONLUS" è costituita da:
  1. Soci Fondatori: cioè il nucleo composto da coloro che di fatto hanno promosso e fondato l'Associazione, anche se non firmatari dell'atto costitutivo; essi sono tenuti al pagamento di tutte le quote sociali che li riguardano;
  2. Soci Effettivi: cioè coloro che svolgano concrete attività,per il perseguimento degli scopi associativi; essi sono tenuti al pagamento di tutte le quote sociali che li riguardano.
  3. Soci Sostenitori: cioè individui concretamente disponibili a contribuire finanziariamente e/o con la loro attività professionale o con altro tipo di lavoro alla vita dell'associazione;
  4. Soci Onorari: cioè coloro che sono proclamati tali dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, scelti tra ;coloro che si siano particolarmente distinti nella tematica! della tutela degli utenti radiotelevisivi; essi non devono pagare quote.
Si diventa Soci Effettivi o Sostenitori previa domanda e tramite insindacabile decisione del Consiglio Direttivo. tutti gli associati usufruiscono dei servizi e delle agevolazioni previste per le diverse iniziative; partecipano di diritto a conferenze ed incontri, sono invitati a presentare proposte e a collaborare.

ART. 4 - DECADENZA DALLA QUALITA' DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per dimissione, esclusione o decesso. L'esclusione è stabilita dal: Consiglio Direttivo; a propria facoltà, con delibera motivata, per la mora del pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento annullare la delibera di esclusione e reintegrare il socio.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
  1. l'Assemblea Ordinaria;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Segretario Generale;
  4. il Presidente.
ART. 6 - ASSEMBLEA ORDINARIA
All'Assemblea partecipano i Soci Fondatori ed i Soci Effettivi in regola con i pagamenti delle quote, i Soci Sostenitori che abbiano dato reale contributo finanziario ed operativo, i Soci Onorari. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno mediante lettera o fax o comunicazione diretta o e-mail o avviso affisso all'ingresso della sede almeno quindici giorni prima.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea generale sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di un terzo degli associati che la costituiscono.
L'Assemblea Ordinaria esamina ed approva il rendiconto annuale limitando tale esame alla verifica della corretta gestione ;dei fondi ai fini propri dell'Associazione e non investendo il criterio di gestione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria elegge ogni cinque anni i membri del Consiglio Direttivo e delibera con la maggioranza dei due terzi le modifiche dell'atto costitutivo.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, esclusivamente soci fondatori o soci effettivi; elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario Generale. E' eletto a maggioranza semplice dall'assemblea ordinaria secondo le modalità di cui all'articolo sei. Rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.
Nel caso di decadenza dei membri del Consiglio Direttivo, non più di un membro l'anno potrà essere sostituito su scelta insindacabile dei due terzi del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione avviene mediante lettera o fax o comunicazione diretta. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue votazioni è necessario che siano presenti almeno i due terzi dei suoi membri.
Al Consiglio spettano i poteri decisionali sulle attività dell'Associazione. Esso stabilisce le linee generali della politica associativa, fissando programmi, decidendo sulle iniziative, redigendo ed approvando i regolamenti, fornendo indicazioni di attuazione nell'ambito dei fini istituzionali, stabilendo le quote associative ed infine demandando, tramite il Presidente, i compiti esecutivi sia ai Comitati Scientifici che ai singoli soci. Il Consiglio Direttivo può accettare o rifiutare ogni tipo di contributo volontario proveniente dai Soci o da qualunque altro.

ART. 8 - IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo di cui è membro ai sensi dell'articolo otto del presente statuto; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Segretario generale ha il ruolo di tesoriere e responsabile delle funzioni amministrative, legalmente e davanti a terzi. Egli deve predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea Ordinaria, previo esame del Consiglio Direttivo. Il Segretario può pretendere, nell'esecuzione di una o più iniziative amministrative per le quali lo ritenga necessario, la firma di corresponsabilità di tutti i membri del Consiglio; per quella o quelle iniziative finanziarie particolari essi diventano così a tutti i livelli altrettanto responsabili del Segretario Generale.
Il Segretario Generale collabora ed aiuta il Presidente nell'esecuzione e nel coordinamento delle delibere del Consiglio, alla direzione ed al coordinamento delle riunioni e delle assemblee ed in tutte le funzioni del Presidente; in caso di assenza del Presidente, il Segretario Generale ne fa le veci, assumendone responsabilità e prerogative.

ART. 9 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo di cui è membro, ai sensi dell'articolo sette del presente statuto; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Egli ha la firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio dell'Associazione; dà esecuzione e coordinamento alle delibere del Consiglio Direttivo, presiede tutte le riunioni ed assemblee.
Il Presidente può pretendere, nella esecuzione di una o più delibere particolari per le quali lo ritenga necessario, la firma di corresponsabilità di tutti i membri del Consiglio, per quella o quelle delibere particolari essi diventano così a tutti i livelli altrettanto responsabili del Presidente.
Esso può adottare le eventuali deliberazioni di urgenza, che dovranno essere ratificate dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva, ed 'istituisce le Delegazioni, le Commissioni di Studio ed i comitati tecnici con i loro responsabili, in seno od esterni ai Comitati Scientifici. Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni al Segretario o ad altri membri del Consiglio.

ART. 10 - IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali (che sono stabilite dal Consiglio Direttivo per le diverse tipologie di soci), dagli eventuali contributi e donazioni di ogni entità e dagli eventuali beni, mobili od immobili, acquisti per il conseguimento delle finalità sociali. Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'articolo due del presente Statuto ed a quelli ad essi direttamente connessi.
In caso di scioglimento dell'organizzazione il patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 11 - -ESERCIZI E RENDICONTI -
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo dovrà e sere presentato all'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. L'eventuale residuo attivo del bilancio ve essere devoluto come segue:
  1. il 10% al fondo di riserva;
  2. il rimanente a disposizione per promuovere nuove iniziative comunque rientranti tra gli scopi sociali di cui all'articolo due del presente statuto. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 12 - PRIVACY -
I dati personali vengono trattati ai fini della legge sulla tutela dei dati personali per scopi societari e non verranno divulgati per nessun altro scopo.

ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

www.codacons.it Non ingoiate il rospo!
website by                  
Website by Kaveen.net
   
info@utentiradiotv.codacons.it