![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
![]() |
![]() |
|||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||
|
STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI - ONLUS" ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI - ONLUS" con sede legale in Roma, Viale Mazzini n.73. La durata dell'Associazione è illimitata.ART. 2- OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione, che non ha fini di lucro, intende operare sul territorio nazionale per tutelare, assistere, rappresentare e difendere con ogni mezzo previsto dall'ordinamento gli utenti dei servizi radiofonici e televisivi, erogati sia dalla Concessionaria pubblica che dai privati.L'Associazione ha come scopo:
ART. 3 - COMPOSIZIONE
l'Associazione "ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI - ONLUS" è costituita da:
ART. 4 - DECADENZA DALLA QUALITA' DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per dimissione, esclusione o decesso. L'esclusione è stabilita dal: Consiglio Direttivo; a propria facoltà, con delibera motivata, per la mora del pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento annullare la delibera di esclusione e reintegrare il socio.ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
ART. 6 - ASSEMBLEA ORDINARIA
All'Assemblea partecipano i Soci Fondatori ed i Soci Effettivi in regola con i pagamenti delle quote, i Soci Sostenitori che abbiano dato reale contributo finanziario ed operativo, i Soci Onorari. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno mediante lettera o fax o comunicazione diretta o e-mail o avviso affisso all'ingresso della sede almeno quindici giorni prima.Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea generale sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di un terzo degli associati che la costituiscono. L'Assemblea Ordinaria esamina ed approva il rendiconto annuale limitando tale esame alla verifica della corretta gestione ;dei fondi ai fini propri dell'Associazione e non investendo il criterio di gestione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria elegge ogni cinque anni i membri del Consiglio Direttivo e delibera con la maggioranza dei due terzi le modifiche dell'atto costitutivo. ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, esclusivamente soci fondatori o soci effettivi; elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario Generale. E' eletto a maggioranza semplice dall'assemblea ordinaria secondo le modalità di cui all'articolo sei. Rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.Nel caso di decadenza dei membri del Consiglio Direttivo, non più di un membro l'anno potrà essere sostituito su scelta insindacabile dei due terzi del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione avviene mediante lettera o fax o comunicazione diretta. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue votazioni è necessario che siano presenti almeno i due terzi dei suoi membri. Al Consiglio spettano i poteri decisionali sulle attività dell'Associazione. Esso stabilisce le linee generali della politica associativa, fissando programmi, decidendo sulle iniziative, redigendo ed approvando i regolamenti, fornendo indicazioni di attuazione nell'ambito dei fini istituzionali, stabilendo le quote associative ed infine demandando, tramite il Presidente, i compiti esecutivi sia ai Comitati Scientifici che ai singoli soci. Il Consiglio Direttivo può accettare o rifiutare ogni tipo di contributo volontario proveniente dai Soci o da qualunque altro. ART. 8 - IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo di cui è membro ai sensi dell'articolo otto del presente statuto; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.Il Segretario generale ha il ruolo di tesoriere e responsabile delle funzioni amministrative, legalmente e davanti a terzi. Egli deve predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea Ordinaria, previo esame del Consiglio Direttivo. Il Segretario può pretendere, nell'esecuzione di una o più iniziative amministrative per le quali lo ritenga necessario, la firma di corresponsabilità di tutti i membri del Consiglio; per quella o quelle iniziative finanziarie particolari essi diventano così a tutti i livelli altrettanto responsabili del Segretario Generale. Il Segretario Generale collabora ed aiuta il Presidente nell'esecuzione e nel coordinamento delle delibere del Consiglio, alla direzione ed al coordinamento delle riunioni e delle assemblee ed in tutte le funzioni del Presidente; in caso di assenza del Presidente, il Segretario Generale ne fa le veci, assumendone responsabilità e prerogative. ART. 9 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo di cui è membro, ai sensi dell'articolo sette del presente statuto; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Egli ha la firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio dell'Associazione; dà esecuzione e coordinamento alle delibere del Consiglio Direttivo, presiede tutte le riunioni ed assemblee.Il Presidente può pretendere, nella esecuzione di una o più delibere particolari per le quali lo ritenga necessario, la firma di corresponsabilità di tutti i membri del Consiglio, per quella o quelle delibere particolari essi diventano così a tutti i livelli altrettanto responsabili del Presidente. Esso può adottare le eventuali deliberazioni di urgenza, che dovranno essere ratificate dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva, ed 'istituisce le Delegazioni, le Commissioni di Studio ed i comitati tecnici con i loro responsabili, in seno od esterni ai Comitati Scientifici. Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni al Segretario o ad altri membri del Consiglio. ART. 10 - IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali (che sono stabilite dal Consiglio Direttivo per le diverse tipologie di soci), dagli eventuali contributi e donazioni di ogni entità e dagli eventuali beni, mobili od immobili, acquisti per il conseguimento delle finalità sociali. Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'articolo due del presente Statuto ed a quelli ad essi direttamente connessi.In caso di scioglimento dell'organizzazione il patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 11 - -ESERCIZI E RENDICONTI -
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo dovrà e sere presentato all'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. L'eventuale residuo attivo del bilancio ve essere devoluto come segue:
ART. 12 - PRIVACY -
I dati personali vengono trattati ai fini della legge sulla tutela dei dati personali per scopi societari e non verranno divulgati per nessun altro scopo.ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi in materia.
|
|||||
|
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|